Spese condominiali Villacidro
In ogni condominio ci sono degli spazi in comune, come le scale, l'ingresso, il portone, l'atrio e cosi' via. Ogni persona che abita negli appartamenti di uno stesso condominio deve prendersi cura di questi spazi in comune e nel caso ci fossero dei lavori da fare, le spese vanno divise secondo percentuali. Consulta la lista di avvocati specializzati a Villacidro.
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Cagliari
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(079) 63-1721
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(079) 28-1084
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(070) 40-2717
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(078) 45-7460
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Fonni
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via Pier Luigi Da Palestrina, 28
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Spese condominiali
Dal punto di vista legale il condominio è definito dal codice civile, che gli dedica nel libro III titolo VII un capitolo intitolato il "Condominio degli edifici", questo pone l'accento sulla grande necessità di regolamentazione dei rapporti tra i diversi proprietari, l'uso delle parti comuni asservite alle abitazioni.
Cosa debba intendersi per aree comuni viene definito dall'art. 1117 del c.c.. Sono parti le comuni a tutti i proprietari uniti in condominio:
1) Il suolo su cui sorge l'edificio, i muri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, gli atrii, i corridoi, i portici, i cortili, ed in generale tutte le parti dell'edificio destinate ad uso comune.
2) I locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia e stenditoi, per il riscaldamento centralizzato, e i locali per altri servizi comuni.
3) le apparecchiature o installazioni d'uso comune come ascensori, pozzi, cisterne, tubazioni generali, fognature, cavidotti, distribuzione del gas, energia, segnali TV ecc. Tutti però solo sino al punto di diramazione della singola utenza.
Tutti i condomini, all'unanimità, possono decidere di ricomprendere tra le parti comuni altro anche se non elencato nell'art. 1117.
Quando è necessario eseguire dei lavori in un appartamento o sulle parti comuni in un condominio sorge il problema delle competenze, della legittimità e della ripartizione delle spese vediamo alcuni casi tipici di lavori...
Continua a leggere in Lacasagiusta.it
Cosa debba intendersi per aree comuni viene definito dall'art. 1117 del c.c.. Sono parti le comuni a tutti i proprietari uniti in condominio:
1) Il suolo su cui sorge l'edificio, i muri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, gli atrii, i corridoi, i portici, i cortili, ed in generale tutte le parti dell'edificio destinate ad uso comune.
2) I locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia e stenditoi, per il riscaldamento centralizzato, e i locali per altri servizi comuni.
3) le apparecchiature o installazioni d'uso comune come ascensori, pozzi, cisterne, tubazioni generali, fognature, cavidotti, distribuzione del gas, energia, segnali TV ecc. Tutti però solo sino al punto di diramazione della singola utenza.
Tutti i condomini, all'unanimità, possono decidere di ricomprendere tra le parti comuni altro anche se non elencato nell'art. 1117.
Quando è necessario eseguire dei lavori in un appartamento o sulle parti comuni in un condominio sorge il problema delle competenze, della legittimità e della ripartizione delle spese vediamo alcuni casi tipici di lavori...
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